SFDR: Scomposizione degli standard tecnici normativi di secondo livello
La rendicontazione tecnologica è facile grazie ai modelli degli allegati 1-5 degli standard tecnici normativi di secondo livello di SFDR.
A partire dal 1° gennaio 2023, sono entrate in vigore le "norme tecniche di regolamentazione di secondo livello" (RTS) per il sito SFDR . Ciò significa che, nell'ambito di applicazione, i gestori patrimoniali dovranno iniziare a presentare le relazioni utilizzando i modelli inclusi nell'Allegato 1 - 5 degli RTS. qui.
- Allegato 1: Metriche del Principal Adverse Indicator che le entità che rientrano nell'ambito di applicazione (quelle con >500 dipendenti e quelle che non hanno optato attivamente per l'esclusione) devono divulgare per l'intero anno 2022 entro giugno 2023. Questo modello può essere utilizzato anche per la rendicontazione a livello di prodotto, ove applicabile.
I restanti allegati contengono le informazioni supplementari richieste per i fondi di cui all'articolo 8 e all'articolo 9:
- Allegato 2: Informativa precontrattuale ai sensi dell'articolo 8 (ad esempio, come il fondo prenderà in considerazione le caratteristiche ambientali o sociali, qual è il livello di investimento sostenibile o di allineamento alla tassonomia, se presente);
- Allegato 3: Articolo 9 - Informazioni precontrattuali (ad esempio, qual è l'obiettivo ambientale o sociale del fondo, qual è il livello di investimento sostenibile (ad esempio, l'obiettivo ambientale o sociale del fondo, il livello di investimento sostenibile e l'eventuale allineamento della tassonomia);
- Allegato 4: Articolo 8 in corso informativa annuale (ad esempio, come il fondo ha soddisfatto le sue caratteristiche ambientali o sociali, qual è stato il livello effettivo di investimento sostenibile o di allineamento alla tassonomia, se del caso); e
- Allegato 5: Articolo 9 in corso informativa annuale (ad esempio, come il fondo ha raggiunto il suo obiettivo ambientale o sociale, qual è stato il livello effettivo di investimenti sostenibili e qual è stato l'eventuale allineamento della tassonomia).
Le informazioni contenute in questi modelli possono essere registrate anche nel Modello europeo ESG (EET) che è un'iniziativa (volontaria) guidata dal settore in cui i gestori patrimoniali possono pre-compilare le informazioni pertinenti degli allegati 2-5 in un formato che può essere trasmesso ai loro distributori e infine all'investitore finale.
Clarity AI è in grado di supportare gli operatori dei mercati finanziari (FMP) nel momento in cui entrano in vigore questi nuovi requisiti:
- Attraverso il modulo Clarity AISFDR le aziende possono preparare il loro rapporto PAI a livello di prodotto o di entità.. Questo modulo contiene anche una funzionalità per pre-popolare l'EET.
- Attraverso il sito Clarity AIModulo tassonomia UEgli utenti possono generare e precompilare i quattro allegati (numeri 2-5) per l'informativa precontrattuale e continuativa per i fondi di cui agli articoli 8 e 9.
- Attraverso il prodotto Articolo 2(17), Clarity AI può supportare gli FMP nel determinare se i loro investimenti sono sostenibili o meno secondo la definizione di investimento sostenibile. SFDR definizione di Investimento Sostenibile.
I requisiti del livello 2 possono essere difficili da gestire. In effetti, in previsione della loro applicazione, abbiamo osservato che alcuni fondi si sono "declassati" dallo stato di cui all'articolo 9 a quello di cui all'articolo 8, per evitare di incorrere negli standard delineati dall'articolo 9. Gli standard dell'articolo 8 sono inoltre soggetti a una continua consultazione dall'ESMA, nel tentativo di introdurre standard minimi più robusti per i fondi ex articolo 8. Ciò includerebbe, tra l'altro, una soglia minima del 50% di investimenti sostenibili, come definito dall'articolo 2(17) del sito SFDR (e non del 40% come riportato altrove). È quindi più che mai importante che gli operatori dei mercati finanziari siano in grado di sfruttare la tecnologia per poter rispondere pienamente ai complessi standard normativi delineati negli RTS.